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Certificazione SOA

 

Attestazione di qualificazione alle esecuzione di lavori pubblici per la categoria OS32 (Strutture in legno) III bis Classifica.

(DPR 25/01/2000 N° 34 - 11/02/1994 N° 109 e ss.mm).

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Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017,  che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad lato contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali. Tale atto legislativo è entrato formalmente in vigore il 19 Gennaio.

 

Di seguito si riportano quindi le principali novità legate all'inserimento dell’Attestazione SOA OS32 all'interno delle opere speciali.
 

  • Divieto di Avvalimento e obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico”  o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione

  • Requisiti di specializzazione: il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a:
    - Specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico;
    - Nel caso dell’OS32 “Strutture di legno” (vedi art. 3 p.to B del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 248) è previsto anche l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria;

  • Subappalto: Per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%

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